Bonus 110%: asseverazione e conformità
Asseverazione e Conformità
Bonus 110% Asseverazione e conformità: Al fine di ottenere il beneficio del superbonus il committente dei lavori deve acquisire l’asseverazione e il visto di conformità.
L’asseverazione, rilasciata da tecnici, certifica il rispetto dei requisiti tecnici di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico previsti dal “decreto Requisiti”, emesso dal ministero dello Sviluppo economico in base al comma 3-ter dell’articolo 14 del Dl63/2013, nonché la congruità delle spese. Per gli interventi antisismici, l’efficacia delle opere al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti progettisti, dalla Direzione Lavori e dai Collaudatori. L’iter per l’esecuzione dei lavori inizia con lo studio di fattibilità che consiste nella valutazione da parte di tecnici che devono valutare quali interventi occorre realizzare per soddisfare i requisiti previsti nel decreto Rilancio e nei provvedimenti regolamentari del Mise. Infatti, si ha diritto alla detrazione solo se gli interventi migliorano complessivamente di almeno due classi la prestazione energetica dell’edificio. Gli oneri per le prestazioni professionali relative alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’Ape (Attestato di prestazione energetica) e l’asseverazione sono ammessi alla detrazione. Le spese tecniche di verifica della fattibilità degli interventi agevolabili non sono ammesse in detrazione se gli interventi non conseguono il miglioramento di almeno due classi la prestazione energetica dell’edificio, oltre a non beneficiare del bonus del 110%. Il visto di conformità, che rappresenta l’ultima fase dell’iter, consiste nell’attestazione rilasciata da soggetti intermediari abilitati alla trasmissione telematica dai cui risultino la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità, come precisato dall’articolo 119 comma 11 del Dl Rilancio, è richiesto esclusivamente nel caso in cui il contribuente decida per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non è richiesto per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
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